ptSTATUTO DELLA SO.CREM DI PIOMBINO

 

 

Regolamento (pdf)

Costituzione e scopo

Art. 1 Costituzione e denominazione
L'Associazione denominata Società per la Cremazione (Socrem) è stata costituita a Piombino il 6 dicembre 1989. E' stata eretta come Ente morale in data 11 novembre 1991 con decreto della regione Toscana n. 348, ed è iscritta al n. 146 del registro delle persone giuridiche del Tribunale di Livorno.
Essa è regolata dal presente Statuto sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile.

Art. 2 Finalità
L'Associazione ha come scopo la diffusione dell'idea cremazionista, la cremazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa da realizzarsi, senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:
a) ponendo in essere, quale mandataria speciale dell'associato, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di essere cremato
b) sollevando i congiunti, ove possibile, dall'onere delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza;
c) predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà e, comunque, con l'impostazione ideologica del defunto, ferma l'osservanza dei principi costituzionali vigenti;
d) curando che gli oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici convenzionamenti;
e) operando affinché le modalità di dispersione delle ceneri siano ammesse, secondo la legge, con il solo limite dell'ossequio della volontà del defunto secondo il comune senso di pietà dell'evento;
f) promuovendo lo sviluppo di nuove sezioni cremazioniste nel territorio di competenza;
g) promuovendo e assumendo iniziative mutualistiche, culturali, editoriali, di utilità sociale, idonee all'incisiva attuazione e diffusione dello scopo associativo;
h) collaborando con Enti morali che perseguono finalità analoghe e mantenendo contati con altre associazioni omologhe e del volontariato.

Soci

Art. 3 Iscrizione
Può iscriversi all'Associazione ogni persona, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbia compiuto i diciotto anni di età, o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà ovvero volontà in sua vece se incapace di intendere o volere.
All'atto dell'iscrizione il Socio deve rilasciare una dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà di essere cremato (testamento) secondo le vigenti leggi in materia.

Art. 4 Diritti
Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative ha il diritto di intervenire alle Assemblee; di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di ricoprire le cariche sociali, tenendo presenti i limiti temporali previsti nel regolamento.

Art. 5 Recesso ed esclusione
Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto di retrocessione delle somme versate per iscrizione e quote associative.
Il Socio che non versa la quota associativa per tre anni consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo, che gli deve essere comunicato per iscritto.
Anche in questo caso all'ex Socio non viene restituita alcuna somma.

 

Proventi e patrimonio

Art. 6 Proventi
I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
a) versamenti dei soci;
b) oblazioni;
c) interessi dei capitali accumulati;
d) qualunque altro introito percepito nell'attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 7 Utilizzazione dei proventi
Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'art. 2 devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere dell'Assemblea. E' vietata qualsiasi distribuzione dei proventi, anche con modalità indirette.

Art. 8 Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) rendite accumulate
b) lasciti e donazioni
c) beni mobili e immobili di proprietà

Art. 9 Deposito disponibilità
Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso Istituti nazionali di Credito.

Organi

Art. 10 Organi associativi
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Sindaci

Assemblee

Art. 11 Organizzazione e poteri
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica; ne svolge i compiti di segretario quello del Consiglio Direttivo e, in mancanza, il Consigliere designato dal Presidente.
Il Presidente può decidere di far presiedere l'Assemblea da altra persona o dirigente dell'Associazione.
L'Assemblea delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sulle nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
c) sull'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
d) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
e) su ogni altro argomento all'ordine del giorno, ivi compresi, se proposti dal consiglio Direttivo, quelli dell'accettazione di donazioni e lasciti che impongano vincoli alla Associazione. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea sono riportate agli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del Regolamento.

Art. 12 Tipi di Assemblee
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria; le sua deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci se assunte in conformità allo Statuto.

Art. 13 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria è convocata entro il 31 maggio di ogni anno:
a) per sentire esporre la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e la relazione del Collegio dei Sindaci relativa all'esercizio precedente;
b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio suddetto e su quello preventivo dell'anno in corso;
c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci scaduti di carica ai sensi degli art, 17-24 e per ratificare le eventuali cooptazioni dei primi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per trattare ogni argomento di competenza posto all'o.d.g. Per deliberazione del Consiglio direttivo o per domande dei Sindaci e dei Soci.

Art. 14 Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a) e d) dell'art. 11 dello Statuto nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno il 10% dei Soci.

Consiglio Direttivo

Art. 15 Consistenza e poteri
Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri e ad esso sono demandati i poteri di amministrare l'Associazione.

Art. 16 Elezione, cariche ed incompatibilità
Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione secondo le modalità dell'art. 7 del Regolamento. Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, due Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
I mandati e le cariche sono gratuiti; sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.
Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, di affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori fissi dell'Associazione.

Art. 17 Durata
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

Art. 18 Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio Direttivo:
a) amministra il patrimonio sociale;
b) redige i bilanci consuntivi e preventivi;
c) esprime l'accettazione di donazioni e lasciti all'Associazione salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dall'ultima parte della lettera e) dell'art. 11 dello Statuto;
d) promuove lo sviluppo di nuove sezioni cremazioniste nel territorio di competenza;
e) approva e modifica il Regolamento dell'Associazione;
f) individua e attiva, in favore degli iscritti, servizi mutualistici finalizzati all'incisiva attuazione ed alla diffusione dello scopo associativo;
g) dispone sulla eventuale destinazione di eccedenze ad operazioni culturali, editoriali, di utilità sociale, di solidarietà sociale, al fine di realizzare e diffondere lo scopo associativo;
h) delibera sulla adesione o meno alla Federazione Nazionale (FIC) ed alla Federazione Toscana Cremazione (FTC)
i) stabilisce le modalità di collaborazione con Enti Morali che perseguano scopi ritenuti in linea con quelli dello statuto;
j) decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per pubblica utilità;
k) delibera, in linea con lo scopo di cui all'esordio dell'art. 2 dello Statuto, la stipulazione di eventuali convenzioni con le Autorità competenti per l'espletamento del servizio pubblico di cremazione;
l) fissa le tariffe associative e degli eventuali servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto all'Assemblea e che non contrasti con la legge.
Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Direttivo sono riportati agli artt. 10-11-12-13 del regolamento.

Art. 19 Il Presidente
Il Presidente:
a) ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione;
b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nonché quelle del Consiglio di cui attua le deliberazioni ponendo in essere ogni attività negozio ed incombenze funzionali e connesse;
c) rappresenta l'Associazione in giudizio previa specifica delibera del Consiglio;
d) assume, per conto dell'Associazione, le funzioni di mandatario “post mortem” di un Socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri;
e) relaziona ogni anno all'Assemblea sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e sull'operato del Consiglio.

Art. 20 Il Vice Presidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne esercita le attribuzioni di volta in volta espressamente delegategli, nei casi di impedimento o assenza ne assume le funzioni. Per le operazioni bancarie ha la firma congiunta con un altro Consigliere Delegato.

Art. 21 Il Segretario
Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio e dell'Assemblea e controfirma gli atti nei casi in cui il Consiglio lo disponga. Il Segretario deve tenere aggiornato il movimento dei Soci e deve provvedere al disbrigo della corrispondenza secondo le istruzioni del presidente. Cura le applicazioni delle decisioni del Consiglio e delle altre funzioni statutarie.

Art. 22 Il Tesoriere
Il Tesoriere controlla che gli incassi, i pagamenti e ogni altra operazione finanziaria vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all'Associazione.
Per le operazioni bancarie, su delega del Presidente, ha la firma congiunta con il Vice Presidente.

Art. 23 I Consiglieri
I Consiglieri cooperano con il Presidente e con gli altri membri del Consiglio per il buon andamento dell'Associazione in particolare per la realizzazione di quanto previsto all'art. 18 del presente Statuto. Prendono parte a tutte le riunioni del Consiglio stesso assumendo la loro parte di responsabilità.

Collegio dei Sindaci

Art. 24 Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri più due membri supplenti, eletti dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo con votazione secondo le modalità previste dall'art. 7 del regolamento. Essi durano in carica 4 anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il mandato. Non può far parte del Collegio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori fissi dell'Associazione.

Art. 25 Oneri e doveri
I Sindaci:
a) vigilano sull'osservanza dello Statuto;
b) prendono visione, quando lo ritengono opportuno, di ogni atto o documento dell'Associazione redigendo verbali delle verifiche;
c) intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo, se richiesti, il proprio parere
d) presentano all'Assemblea annuale dei Soci una relazione del loro operato e sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti da Consiglio.

 

Scioglimento

Art. 26 Causa di scioglimento
L'Associazione può essere esclusivamente sciolta per deliberazione dei Soci.

Art. 27 Operazioni
In caso di scioglimento l'Assemblea deve stabilire le modalità della procedura di liquidazione.
Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi dei beni mobili immobili devono essere destinati ad altre Associazione con scopi analoghi o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto in materia delle leggi vigenti.

Disposizioni Finali
Il Presente Statuto, con il regolamento, dovra essere distribuito a tutti i Soci.
Il Regolamento interno è anche visibile negli uffici della sede sociale dell'Associazione.